Questo disegno di legge, presentato al Senato della Repubblica dal segretario del Psi Riccardo Nencini, prevede l'inclusione dei cosidetti "lavoratori atipici", lavoratori a progetto, titolari di partita IVA sino ad un reddito di 25 mila euro, nelle tutele sociali garantite ai lavoratori subordinati, tutele di cui oggi sono privi.
PROPOSTA DI LEGGE
Parte I
Art. 1
(Istituzione di un fondo per il sostegno dei lavoratori precari)
Allo scopo di estendere ai lavoratori a progetto,ex art. 61 e ss. del d.Lgs. n. 276 del 10 settembre 2003, a prescindere dal limite dimensionale aziendale, è istituito un fondo presso l'INPS per il sostegno del reddito, nei casi di licenziamento, sospensione del lavoro,scadenza del termine del contratto.
Ai lavoratori a progetto è riconosciuta una prestazione previdenziale connessa alla cessazione del rapporto di collaborazione, per recesso anticipato o per scadenza naturale, pari a quella prevista dall'art. 2 della legge n. 92 del 2012. Tale indennità verrà erogata per un periodo massimo di 12 mesi se il lavoratore ha meno di 55 anni, di 18 mesi se li ha superati.Tale prestazione sostituisce quella prevista dal comma 51 dell'art. 2 della legge n.92 del 2013Art. 2
(Risorse finanziarie)
Il fondo di cui all'articolo 1 è alimentato con le seguenti risorse:
a) 250 milioni di euro per l'anno 2013, 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015.
b) Al fine di potenziare l'attività ispettiva sul territorio e il contrasto di possibili usi distorsivi degli istituti di cui all'articolo 1, Parte I, della presente legge è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro, a valere sulle disponibilità del fondo di cui al presente articolo.
Art. 3
(Estensione tutele sociali)
a) Ai lavoratori a progetto sono riconosciute le stesse tutele sociali di genitorialità di cui ai commi 24 e 25 dell'art. 4 della legge n. 92 del 2012, a valere per gli anni 2013-2015.
b) Agli stessi lavoratori è garantita la tutela della malattia e dell'assegno al nucleo familiare,purché iscritti alla gestione separata presso l'INPS, con la sola esclusione di coloro i qualisiano iscritti ad altre forme di previdenza obbligatoria e dei pensionati.
Art. 4
(Privilegi)
c) All'articolo 2751-bis, primo comma, del codice civile, dopo il numero 5-bis, è aggiunto ilseguente:" 5-ter) i compensi dovuti ai prestatori di attività lavorative con carattere di continuità, non riconducibili alla tipologia del rapporto di lavoro subordinato ".
Parte II
Art. 1 (Diritti sindacali, pari opportunità e sicurezza sul lavoro)
Ai rapporti di collaborazione, di carattere non occasionale, coordinati con l'attività del committente, svolti senza vincolo di subordinazione, in modo personale e senza impiego di mezzi organizzati e a fronte di un corrispettivo, definiti contratti a progetto exart. 61 e ss. del d.Lgs. n. 276 del 10 settembre 2003 si applicano le seguenti disposizioni:
a) gli articoli 1, 5, 8, 14 e 15 della legge 20 maggio 1970, n. 300.
b) la legge 9 dicembre 1977, n. 903, la legge 10 aprile 1991, n. 125 e il decreto legislativon. 198, dell'11/04/2006 n° 198, in materia di "Azioni positive" e "Pari opportunità".
c) le disposizioni in materia di sicurezza e igiene del lavoro previste dal decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008. L'eventuale ulteriore individuazione e definizione delle modalità di espletamento delle prestazioni è demandata ai contratti o accordi collettivi nazionali stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
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